I giudici di Piazza Cavour, mediante la sentenza n. 18263 del 02 maggio 2019, hanno stabilito che, alla luce della natura giuridica e dell’importanza del DURC, l’imprenditore che altera o contraffà tale documento compie il reato di falso.
Il caso all’origine del pronunciamento è quello di un legale rappresentante di un’azienda il quale, per ottenere indebitamente l’affidamento di lavori in subappalto, consegna dei DURC contraffatti, dato che la società risultava gravata da pendenze contributive.
Da ciò ne conseguì che sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiarano il titolare dell’impresa responsabile del reato previsto e punito dagli art. 477 e 482 c.p.
Gli ermellini hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado, precisando in via preliminare che il Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che dimostra al contempo la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, ma anche in tutti gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina vigente nei riguardi di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Secondo la Suprema Corte la falsificazione del DURC, considerata la natura giuridica di tale atto, determina, quindi, il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli art. 477-482 c.p.
In base a ciò, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso avanzato dal legale rappresentate della società, ritenendolo, a fronte della condotta tenuta, responsabile del predetto reato.