Modifica norma verifica idoneità responsabile tecnico rifiuti

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La Deliberazione del 25 giugno 2019 n.3 da parte del Comitato Gestori ambientali prevede l’aggiornamento della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sui requisiti del responsabile tecnico rifiuti.

Le modifiche interessano le Verifiche d’idoneità dei responsabile tecnico regolate dall’art. 2 che, di conseguenza, è radicalmente modificato.

Come noto, l’articolo 2 della Deliberazione n.6/2017 disciplina le verifiche di idoneità per il responsabile tecnico: le materie di cui si occupa la verifica sono presenti nell’allegato C di quella delibera.
L’idoneità ottenuta con la verifica iniziale è valida per cinque anni a partire dalla data del superamento della verifica (comma 2) e la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.
 
Ora la Deliberazione 3/2019 rimuove il comma 3 dell’art.2 della Deliberazione n.6/2017 il quale stabiliva che, in caso di mancato superamento della verifica, c’era la possibilità di sostenerla per il medesimo modulo, passati almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Viene aggiunta la previsione del nuovo comma 2 bis: il soggetto in possesso dell’idoneità può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione validi fino a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli, aggiunge il Comitato.

Relativamente alla verifica di aggiornamento dell’idoneità (art.2 comma 4): questa può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (termine indicato al comma 2 dell’art.2) e può decorrere anche dalla data del superamento delle verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione che sono validi fino a 5 anni dal superamento di quelle verifiche stesse (termine indicato nel nuovo comma 2 bis).
Il nuovo art.4 bis dell’art.2 prevede inoltre che se allo scadere del quinquennio, il soggetto non ha superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, viene meno il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.a

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