Responsabilità per infortunio di un lavoratore in condominio

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La Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi in merito ad un infortunio mortale accaduto a un lavoratore in un condominio, decidendo su di un ricorso presentato dall’amministratore del condominio stesso.

Nel caso in oggetto l’amministratore era stato condannato dal Tribunale per omicidio colposo per avere omesso di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela.

Nello specifico per aver mancato di verificare l’ idoneità tecnico professionale dell’impresa affidatario dei lavori. Lo stesso ha fatto, quindi, ricorso alla Corte di Appello che ha nuovamente confermata la condanna con sentenza che poi la Corte di Cassazione ha annullata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza la quale ha confermata ancora una volta la condanna circostanziando meglio le motivazioni. Giunta di nuovo la sentenza di condanna alla suprema Corte di Cassazione su ricorso del Procuratore generale e delle parti civili la stessa ha rigettato l’ulteriore ricorso chiudendo l’iter in via definitiva.

Gli Ermellini non hanno ritenuto fondato il ricorso, rigettandolo, alla luce del fatto che ci fossero condizioni quali:

“- la non necessarietà della forma scritta per la conclusione di un contratto d’appalto (ex art. 1350 cod. civ.), e il significativo rilievo indiziario della dicitura “approvato” apposta sulla proposta contrattuale, deponente per la accettazione da parte del condominio in conformità alla stessa;

– le dichiarazioni rese dai due condomini ascoltati che avevano spiegato in modo logico la scelta dell’impresa per avere la stessa presentata la proposta più favorevole dal punto di vista economico;

– il significato inequivocabile attribuito all’inizio dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, avvenuta mediante l’installazione del ponteggio da utilizzare per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, non spiegabile che con il perfezionamento del contratto, anche in considerazione della complessità del montaggio di un ponteggio di tali dimensioni che richiedeva il trasporto sul luogo di esecuzione dei lavori di tutti i materiali necessari e l’impiego di manodopera specializzata;

– l’avallo di tale attività da parte dell’imputato, desunta dal fatto che aveva avuto modo di assistere al montaggio del ponteggio alla presenza del titolare dell’impresa e non aveva sollevato rilievi, riconoscendo con ciò implicitamente l’avvenuto perfezionamento del contratto, in esecuzione del quale l’appaltatore aveva dato avvio alla installazione del ponteggio;

– l’attivazione da parte dell’imputato, nella sua veste di amministratore, per far predisporre le ricevute dei versamenti dovuti dai condomini per le quote condominiali del prezzo dell’appalto gravanti su ciascuno di essi, anch’essa non spiegabile se non con il perfezionamento del contratto, alle condizioni indicate nella proposta avanzata dall’appaltatore.”

Dato che l’appaltatore doveva ancora consegnare all’imputato, in qualità di committente, alcuni non meglio precisati documenti, la Sez. III non ha escluso che il contratto si fosse già perfezionato, come dimostrato dall’inizio della sua esecuzione da parte dell’appaltatore e dalla attivazione da parte dell’amministratore per riscuotere dai condomini i fondi necessari per pagare il corrispettivo dovuto all’appaltatore. Pertanto le motivazioni avanzate dal ricorrente sono risultate infondate.

Da qui il rigetto del ricorso, condannandno il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come anche al risarcimento delle spese delle parti civili che ha liquidate in euro 3.500 quanto all’INAIL e, complessivamente, in euro 4.000 quanto alle altre parti civili.

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