I giudici di legittimità, mediante la Sentenza dell’11 ottobre 2019, la n. 25689, hanno stabilito che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio in itinere occorso al dipendente, anche nel coso in cui lo stesso risulti autorizzato ad utilizzare un veicolo di proprietà per svolgere il servizio.
La Suprema Corte ha così stabilito in merito al caso di un dipendente che, per disposizioni aziendali, era obbligato a svolgere la consegna di un carico notevole di posta in un unico giro, senza che gli fossero forniti gli strumenti idonei al fissaggio del carico di trasporto sul ciclomotore per garantirne la stabilità.
Durante uno dei turni di lavoro, l’uomo aveva patito un infortunio, cadendo a terra riportando un trauma contusivo e varie fratture scomposte. Il dipendente avanzava così richiesta di danni all’azienda, la quale si difendeva affermando che il postino lavorava con un mezzo di proprietà. L’osservazione fu accolta dalla Corte di Appello.
In questa sentenza, però, gli Ermellini hanno escluso che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio determini ex se quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare la datrice di lavoro da ogni responsabilità connessa all’uso del mezzo.
L’onere di sicurezza, in capo alla parte datoriale, stabilisce la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all’utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato.