La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Risposta n.8 del 2 dicembre 2019 ha stabilito che il medico competente ha l’obbligo di comunicare, telematicamente e ai competenti servizi territoriali del SSN, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 D.Lgs. 81/2008), entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Viene poi precisato che i dati devono essere inviati anche nel caso in cui non sia stata svolta sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2008).