Non sanzionabile datore di lavoro non formato

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Novità interessanti in tema di sicurezza sul lavoro riguardo alcuni tipi di attrezzature.

Infatti la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo appunto ad uno specifico quesito ha stabilito che un datore di lavoro non formato non è sanzionabile, per quanto concerne l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è prevista specifica formazione.

Infatti la formazione di questo tipo di attrezzature in base ai dettami del D.Lgs. 81/2008 risulta obbligatoria per tutti gli “operatori” (lavoratori, ma anche datori, quindi). Nel caso in cui, però, la formazione non è avvenuta, e l’utilizzatore è lo stesso datore di lavoro, quest’ultimo non deve essere sanzionato:
“La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.”.

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