A fine febbraio è prevista la scadenza degli adempimenti per amianto. Sono oneri spettanti a tutte le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica. In caso di mancata ottemperanza la sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.582,28 euro a 5.164,57 euro.
L’adempimento è disciplinato dall’art. 9, comma 1, legge n. 257/1992 (e circolare 17 febbraio 1993, n. 124976):
“Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno”.
Nello specifico i soggetti interessati hanno l’obbligo di comunicare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, Ausl incluse, una relazione che riportante:
i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;
le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi trasgredisce va da euro 2582,28 a euro 5164,57.
La scadenza per l’adempimento è fissata per il 28 febbraio 2019. La successiva scadenza è prevista per il 28 febbraio 2020.