Responsabilità committente contratto d’appalto per infortuni sul lavoro

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I giudici di legittimità, mediante la sentenza n. 5419 del 25 febbraio 2019, sono intervenuti in materia di infortuni sul lavoro, stabilendo che l’affidamento di servizi in appalto all’interno dell’azienda, determina l’onere per il committente di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei prestatori, sebbene dipendenti dall’impresa appaltatrice.

L’espressione è conseguente il caso di una lavoratrice, la quale a seguito dell’infortunio subito mentre stava svolgendo la sua attività di pulizia nei locali di proprietà dell’impresa committente, denuncia al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.

Entrambi i giudici di merito hanno accolto l’istanza della querelante, condannando, in solido tra loro, la società datrice e l’impresa committente, stipulanti un contratto d’appalto avente ad oggetto i predetti servizi di pulizia.

La Suprema Corte ha confermato quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, stabilendo che, in via generale, nel caso in cui il dipendente dell’appaltatore riporti un infortunio mentre sta svolgendo la propria prestazione all’interno di un’area di proprietà del committente, ebbene è la società appaltatrice a rispondere dei danni, giacché la consegna di detti luoghi è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva.

Per i Giudici di piazza Cavour, comunque, tale principio generale trova eccezione qualora l’area in questione continui ad essere destinata all’uso precedente durante l’esecuzione dell’appalto.
In presenza di una tale circostanza, il committente – nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro – ha l’onere di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, sebbene dipendenti dell’impresa appaltatrice.

A detta degli Ermellini, inoltre, l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.

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