La Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 18344 del 03 maggio 2019 ha stabilito che la prevenzione degli infortuni di soggetti estranei a un cantiere ricade in capo al gestore del rischio connesso alla sua esistenza anche qualora gli stessi si caratterizzino da condotte imprudenti, a patto che non sia esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.
La Suprema Corte così si è espressa in merito a infortuni occorsi a soggetti estranei ai luoghi di lavoro nei quali gli stessi sono venuti a trovarsi e avvenuti comunque per motivi legati a carenze di misure di prevenzione e alla presenza di violazioni negli stessi luoghi di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’opportunità del pronunciamento degli Ermellini è stata data da un ricorso presentato da un datore di lavoro per un infortunio occorso a un soggetto che, introdottosi in un cantiere privo di recinzioni, contemporaneamente stava salendo su di un ponteggio fisso per incontrarsi con un lavoratore che operava su di esso, è caduto da una scala del ponteggio stesso risultata irregolare.
I giudici del Palazzaccio rigettando il ricorso, hanno stabilito che la prevenzione degli infortuni di soggetti estranei a un cantiere ricade in capo al gestore del rischio connesso alla sua esistenza anche qualora questi stessi individui agiscano seguendo condotte imprudenti, a patto che quest’ultime non siano esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.
La Suprema Corte ha seguito il principio per cui del fatto doveva rispondere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, benché la vittima non fosse un suo dipendente, alla luce del fatto che il ponteggio non era risultato essere realizzato a norma e che chiunque sarebbe potuto salire sullo stesso in quanto era posizionato sulla pubblica via.