Allegazione Relazione di riferimento AIA

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Il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile all’interno del portale online “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, il Decreto n. 104 del 15 aprile 2019 inerente le modalità di redazione della “Relazione di riferimento” AIA, il quale contiene, inoltre, i metodi di indagine per quel che concerne le sostanze pericolose da ricercare per quelle attività elencate nella Parte Seconda del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006, in allegato VIII “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”).

Non rientrano nell’area di competenza del decreto le installazioni site totalmente in mare su piattaforme off-shore, (inclusi nella categoria 1.4-bis, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del Codice).

Il documento di prassi ministeriale è formato da cinque articoli e tre allegati ed ora necessita solo del sigillo di Stato.

Per quanto riguarda la redazione della Relazione di riferimento AIA, si ricorda che questa deve essere redatta (art.4) alla luce delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE e bisogna siano incluse le informazioni di cui all’Allegato 2 del DM 104/2019: con tale allegato, si richiede che la relazione contenga anche uso e destinazioni del sito e quelle future, descrizione delle attività pregresse, identificazione e delimitazione cartografica delle zone, misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, la descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere per le sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili.

Al fine di valutare la presenza di sostanze pericolose pertinenti, il riferimento operativo sono le Linee guida presenti nell’Allegato III del DM 104/2019 che delineano i criteri generali per la caratterizzazione del suolo anche in merito alla storia del sito e per la caratterizzazione delle acque sotterranee, al terzo punto, si fa riferimento ad una strategia di campionamento tenendo conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito.

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