Omicidio colposo per mancanza di parapetti anti-caduta in cantiere

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I giudici di legittimità, mediante la sentenza 23140 del 27 maggio 2019, hanno stabilito che l’uso delle cinture di sicurezza non surroga l’obbligo di predisporre impalcature e ponteggi in caso di lavori ad altezze superiori a due metri.

Gli Ermellini, infatti, hanno dichiarato che qualora ci sia caduta dall’alto mortale, nel caso in cui nel cantiere non si siano predisposti i parapetti anti-caduta, il titolare dell’impresa ne risponderebbe per omicidio colposo.

Nella Sentenza è chiarito che l’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni compiute ad altezza superiore a due metri, di predisporre (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere rimpiazzato dal mero uso delle cinture di sicurezza. Queste, infatti risultano insufficienti se si lavora a più di 2 metri di altezza, quota in cui sono indispensabili i parapetti.

I giudici del Palazzaccio hanno, così, rigettato il ricorso dell’imprenditore il quale sosteneva il principio per cui i parapetti non sarebbero stati necessari, in quanto gli operai erano muniti di cinture si sicurezza.

La bocciatura del ricorso è giustificata dal fatto che “in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri», l’obbligo del datore di lavoro “di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare”.

Nello specifico, quindi, per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, l’uso delle cinture di sicurezza (sebbene rappresenti un dispositivo di carattere generale e imperativo) deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore affronti il rischio di caduta dall’alto, eccezion fatta per i casi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta. Da sottolineare comunque che tale esonero dalla protezione delle cinture non è previsto ogni qual volta questi parapetti risultino idonei esclusivamente ad egevolare il lavoro, o ad attenuare soltanto il rischio (Sez. 4, n. 10213 del 13/1/2005, Vecchiato, Rv. 231249).

La linea difensiva presentava un’ulteriore contestazione, relativa alla legge 494/1996 e al DPR 222/2003, secondo cui l’adozione dei parapetti “nell’ambito del Psc” sarebbe stato un onere ricadente in capo al committente e non al datore del lavoro.

Gli Ermellini a tal proposito stabiliscono che: “la normativa richiamata è stata adottata per ampliare, non certo per restringere, la sfera di tutela del lavoratore e dei luoghi di lavoro” per cui i vari piani come ad esempio “il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori, il Piano di sicurezza sostitutivo redatto dall’appaltatore o dal concessionario e il Piano operativo di sicurezza, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici” sono “strumenti che all’evidenza non si sostituiscono, ma si integrano, nell’ottica di una sicurezza del cantiere che il legislatore tende a garantire sempre con maggiore rigore”.

La Suprema Corte, analogamente, ritiene irricevibile la tesi di una supposta negligenza da parte del lavoratore coinvolto nell’incidente, caduto dal lastrico della palazzina, durante lo svolgimento di una guaina di impermeabilizzazione “di spalle all’esterno, così via via avvicinandosi sempre di più al margine, dal quale era, infine, purtroppo precipitato”.

I motivi di questo ulteriore rifiuto da parte della Corte risiede nel fatto che “il comportamento negligente del lavoratore infortunato non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro”, quando l’evento sia comunque da ricondurre “all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

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