La Suprema Corte ha determinato che l’assenza dal lavoro a seguito di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, non partecipa al computo del comporto esclusivamente qualora vi sia colpa dell’impresa.
La Sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020, permette agli Ermellini di chiarire che, per l’esclusione dal comporto, non basta che la malattia abbia origine professionale, ma è necessaria la prova dell’inadempienza del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.. Pertanto il licenziamento per superamento del comporto è giustificato, in mancanza di una situazione nociva o dannosa.