La tutela della salute e sicurezza deve operare anche per il lavoratore assunto in modalità “agile” secondo la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Ai fini di ridurre i rischi, l’art.22 della Legge 81/2017 prevede che:
- ogni anno, il datore di lavoro consegni al lavoratore “agile” e al rappresentante dei lavoratori (RLS/RLST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici;
- il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile un’adeguata informativa sull’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione;
- il lavoratore agile deve cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione praedisposte.