Sicurezza sul lavoro: La tutela deve operare anche per il lavoratore assunto in modalità “agile

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La tutela della salute e sicurezza deve operare anche per il lavoratore assunto in modalità “agile” secondo la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ai fini di ridurre i rischi, l’art.22 della Legge 81/2017 prevede che:

  • ogni anno, il datore di lavoro consegni al lavoratore “agile” e al rappresentante dei lavoratori (RLS/RLST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici;
  • il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile un’adeguata informativa sull’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione;
  • il lavoratore agile deve cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione praedisposte.

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