Covid-19 – Formazione in aula, serve l’intervento delle Regioni

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La FAQ del Ministero del Lavoro del 4 maggio fornisce lo spunto per affrontare il delicato tema della formazione professionale, nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione.

Sul punto il Ministero si è espresso nei seguenti termini:  “In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.
Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
”.

Se da un lato l’input alla ripartenza della formazione in presenza lascia ben sperare per il futuro di tutte le sedi territoriali CNAI, dall’altro non si può non ricordare come la formazione appartiene alla potestà legislativa e regolamentare delle Regioni le quali sono le uniche deputate a stabilire modi e termini per la ripartenza.

Dunque una ripresa dei corsi formativi dei lavoratori presso le strutture degli enti di formazione senza l’intervento delle Regioni competenti, apre un ventaglio di riflessioni.

In primis osserviamo come la FAQ fornisce un parere dal punto di vista delle imprese e non da quello dei soggetti formatori esterni e in quest’ottica il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento non può che essere riferito ai protocolli e linee guida che l’azienda ha adottato per le proprie attività lavorative.

Ma nel caso di corsi di formazione in presenza non è dato sapere a quali linee guida si dovrebbero attenere i soggetti formatori esterni all’azienda e soprattutto, la previsione di un rischio da contagio coronavirus nello svolgimento in aula di un corso di formazione, dovrebbe essere riportato nel DVR della struttura formativa.

Inoltre nell’ipotesi di contagio del corsista, dipendente dell’azienda che ha affidato la formazione presso altra struttura esterna, l’azienda per rispondere dell’infortunio sul lavoro del dipendente contagiato dovrebbe prevedere nel proprio documento di valutazione dei rischi anche il rischio simile a quello interferenziale.

Ciò comunque non esimerebbe da responsabilità amministrativa e finanche penale il responsabile della struttura formativa in caso di inosservanza delle misure di protezione e prevenzione che hanno dato luogo al contagio da COVID-19, misure che al momento non sono state ancora adottate dalle Regioni.

L’unica possibilità per dirimere ogni dubbio e dare una risposta alle riflessioni innanzi esposte è l’auspicato intervento delle Regioni con specifiche linee guida che forniscano oltre alle misure idonee alla prevenzione e diffusione del COVID-19 anche le risposte alle numerose questioni che la riapertura della formazione in aula porrà indubbiamente.

Per questo il CNAI ha sollecitato le varie Regioni a provvedere con urgenza al fine di far ripartire con serenità, al termine dello stop imposto dal DPCM del 17.05.2020, il settore della formazione professionale duramente colpito dall’emergenza il quale da sempre fornisce un contributo per aumentare la qualità delle attività imprenditoriali attraverso la preparazione e specializzazione dei propri dipendenti.

Nel frattempo, fermo restando che il DPCM del 17.05.2020 ha vietato fino al 14 giugno ogni attività di formazione svolta da enti privati o pubblici, resta ancora aperto il dibattito sulla questione della formazione per la quale è opportuno continuare a confrontarci. 

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