REVOCA O POSTICIPO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 1159 del 7 giugno 2022 è intervenuto in merito ai provvedimenti di sospensione, e alla possibilità di revoca o posticipo per ragioni o presupposti specifici.

Salvo la naturale applicazione dell’ex art.14 D.Lgs. 81/2008, a seguito della sostituzione da parte dell’art.13 D.L. 146/2021, la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da ritenersi una extrema ratio, determinata dal rischio che dall’applicazione della sospensione possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, che deve darne evidenza accurata già nel verbale di primo accesso, precisando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di  sospensione, ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad esempio, per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dall’articolo 14, comma 4, nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro, ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica.

Stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, laddove ne ricorrano le condizioni, lo stesso provvedimento potrà essere revocato.

Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché i lavoratori c.d. in nero non potranno continuare a svolgere la propria attività sino a una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

 

a cura del Centro Studi CNAI

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