Mancata formazione contempla reato permanente

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La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez.III, 14 giugno 2019 n.26271) è stata chiamata ad esprimersi a proposito del concetto di “reato permanente”, nello specifico in ordine ai reati di salute e sicurezza e sugli effetti concreti che il “protrarsi della condotta antigiuridica”, cioè la permanenza del reato, determina relativamente alle responsabilità penali.

Nel caso di specie si chiarisce a proposito dell’ambito di applicazione della nozione di “permanenza” ai reati legati alla violazione del D.Lgs.81/08 (dettagliatamente in ambito di formazione e informazione), connessa al fatto che gli obblighi contenuti nella normativa prevenzionistica sono generalmente definiti obblighi “di durata”.

Gli Ermellini hanno precisato cosa si debba intendere per “reato permanente” e come tale nozione si applichi agli obblighi di salute e sicurezza.

I giudici del Palazzaccio possono così affermare che “gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’informazione e alla corretta formazione.”

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