Un pronunciamento della Suprema Corte in tema di sicurezza sul lavoro ha affermato che nel caso in cui il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario, ma ometta di farlo utilizzare in sicurezza, l’adempimento del primo obbligo non decadere l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo.
Gli Ermellini infatti sostengono che, in linea generale, nell’eventualità che il datore di lavoro abbia provveduto alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un particolare macchinario ma abbia mancato di mantenere il detto macchinario in condizione di essere utilizzato in sicurezza (senza cioè i prescritti dispositivi di cautela) l’adempimento del primo obbligo non fa venire meno l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo.
I giudici di legittimità sostengono infatti che, perché l’informazione e la formazione del lavoratore non si limitino alla mera trasmissione di un sapere tecnico astratto, c’è bisogno che esse si possano tradurre nell’utilizzazione di macchinari conformi all’uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti le stesse confinate in un ambito teorico che, per la sua genericità, non permette di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.