DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

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Il contenzioso tra le imprese artigiane ed il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) non si placa nonostante il recente passaggio alla Fase 2 dell’emergenza.

Infatti le imprese artigiane che avevano ed hanno la necessità di beneficiare dell’assegno ordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 19 del D.L. n. 18/20 come convertito, sono state e sono costrette ad iscriversi al FSBA o all’Ente bilaterale regionale di riferimento impegnandosi a corrispondere le contribuzioni pregresse fino a 36 mesi.

Tale versamento (o impegno a farlo) è stato imposto sia alle imprese che applicano il CCNL del gruppo CNAI o altro CCNL e che, dunque, versano la contribuzione ad altro Ente bilaterale, sia alle imprese che pur applicando il CCNL artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai), hanno scelto di non versare la contribuzione bilaterale in quanto corrispondono l’indennità sostitutiva direttamente in busta paga ai lavoratori.

In questo caso sia le prime che le seconde imprese non devono pagare alcuna contribuzione al FSBA poiché l’iscrizione è stata coartata al solo fine di far beneficiare ai propri dipendenti, nel periodo emergenziale, delle provvidenze economiche previste dal decreto “Cura Italia”.

D’altronde, come detto in un nostro recente comunicato stampa, anche il TAR Lazio ha sancito con una pronuncia che il FSBA deve consentire comunque la presentazione da parte delle aziende artigiane della domanda di concessione dell’assegno di integrazione salariale.

Per questi motivi il CNAI, in seguito ad indicazione dell’Area Legale del Gruppo, suggerisce alle imprese artigiane che hanno già inoltrato la domanda tramite il FSBA o che si accingono a farlo, di attendere prima l’erogazione del beneficio di integrazione salariale e successivamente inoltrare una diffida al Fondo con la quale viene formalmente notificato che l’iscrizione è avvenuta sotto costrizione e dunque è nulla così come sono inesigibili eventuali contributi richiesti.

A tal fine si allega alla presente un modello di diffida che potrà essere adattato alle esigenze di ciascuna impresa artigiana e che si consiglia di inoltrare, come detto, alla conclusione del procedimento di erogazione dell’integrazione salariale.

Nella speranza di essere di ausilio in questo delicato momento storico soprattutto per le piccole imprese, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o sostegno.

Cordiali saluti.

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