«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria» questo il testo della Legge 52 del 19/5/2022 di conversione del D. L. 24 del 24/3/2022, in vigore dal 23 maggio u.s.
Tra le principali misure in materia di lavoro osserviamo:
Art. 9 bis – Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Pertanto, la formazione può essere erogata in duplice modalità, in presenza o a distanza; nel secondo caso, con l’ausilio di un supporto multimediale, videoconferenza, con la presenza simultanea di docente e discenti che interagiscono tra di loro, sincrona.
Ricordiamo che la modalità della videoconferenza in maniera sincrona, cominciata ad utilizzare dallo stato di emergenza epidemiologico, sta sostituendo la modalità e-learning in tutti i casi in cui quest’ultima era già consentita, ( v. All. II e III Accordo Stato Regioni 2016).
La Legge precisa che i termini collegati alla pandemia sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, di conseguenza non è da escludere che anche le modalità formative di cui sopra possano rimanere vigenti ancora per tutto l’anno in corso, salvo quanto di diverso potrebbe prevedere il nuovo Accordo Stato Regioni tanto atteso.
a cura del Centro Studi CNAI