I LAVORI EDILI, TRASFORMANO LA CASA IN CANTIERE

Home   /   I LAVORI EDILI, TRASFORMANO LA CASA IN CANTIERE

Com’è noto il potere ispettivo degli organi di vigilanza è stato rafforzato al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge di conversione al D.L. 146/2021 ha apportato alcune modifiche, come quella relativa alla sospensione dell’attività imprenditoriale; con l’attuale previsione, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ciò accade quando l’ispettore riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, o inoccupato, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa, oppure in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

 

Giorni fa, ad avvalorare le azioni ispettive è intervenuta la Corte d’appello di Lecce, che con la sentenza n. 502/2022, ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.

Nel 2016, a seguito di un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili venne accertato che dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi, aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione“.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi propongono appello contro la sentenza del Tribunale, sostenendo un’errata interpretazione della normativa, tant’è che i giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza di Brindisi, stabiliscono che “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.

I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’ITL, rigettando peraltro la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. “Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie“.

a cura del Centro Studi CNAI

Privacy

Archivio