Nomina Coordinatore ed esonero Committente da responsabilità penali

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La sentenza 17223/2019 Sezione IV della Cassazione interviene a proposito di un ricorso di un Committente relativo all’infortunio mortale per folgorazione occorso durante lavori in prossimità di un elettrodotto, ovvero sul fatto che la nomina del Coordinatore esoneri o meno il Committente da ogni responsabilità.

Il committente di ristrutturazione di un edificio fu condannato dalla Corte di appello de L’Aquila per aver causato (in cooperazione colposa con altri) il decesso di un lavoratore il quale urtava cavi dell’alta tensione restando folgorato.

La colpa individuata risiedeva nella mancata osservanza della diffida ricevuta a mezzo raccomandata dalle Ferrovie dello Stato in merito alla prosecuzione dei lavori e realizzazione di costruzioni nella zona interessata dall’elettrodotto. A ciò si aggiunga che la condotta del committente risultò negligente per non aver informato l’impresa esecutrice dei lavori relativamente ai pericoli correlati alla zona di lavoro nonché alla mancata distanza di sicurezza con lo stesso elettrodotto.

Il Committente ricorre in Cassazione adducendo come motivazioni:

  • Errata applicazione dell’art. 93 del D.Lgs. 81/2008 valutato che il committente aveva incaricato il Coordinatore per la Sicurezza trasferendo così compiti e responsabilità con espresso esonero delle responsabilità penali.
  • Il ricorrente aveva acquistato l’immobile dal Comune di Avezzano che non aveva mai segnalato il problema della linea di alta tensione essendo quindi inconsapevole del rischio di folgorazione.
  • Di non essere il soggetto responsabile degli obblighi di legge relativi alla previsione/adozione di misure atte alla mitigazione dei rischi durante le lavorazioni.

Gli Ermellini alla luce delle motivazioni della Corte d’Appello sottolinea come il Committente avesse ancora le responsabilità a lui ascritte dalla normativa in quanto aveva nominato il Coordinatore Sicurezza ma non un Responsabile dei Lavori, unica figura a cui lo stesso Committente può trasferire i compiti di alta vigilanza a lui ascritti dalla norma.

“in una situazione quale quella emergente dagli atti, in cui il committente/responsabile dei lavori non aveva neppure valutato e/o fatto valutare il rischio specifico, per il quale aveva ricevuto formale diffida dalla RFI, relativo alla vicinanza del fabbricato ai cavi elettrici di alta tensione, l’avvenuta nomina di un coordinatore per l’esecuzione (peraltro, riguardante unicamente lavori di rifacimento intonaci esterni, demolizione e ricostruzione di un balcone e sistemazione gronde) non fosse affatto idonea a trasferire a tale figura tecnica le competenze e le responsabilità in ordine alla alta vigilanza”

Inoltre la nomina del Coordinatore era inerente lavorazioni in facciata non connesse agli interventi in copertura (sede dell’infortunio mortale).

Quindi può la Cassazione può affermare che “l’imputato era rimasto responsabile per l’omessa osservanza del divieto della RFI, ricevuto già nel 2010, di proseguire le opere di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà, non collocato a distanza di sicurezza dalla linea di corrente ad alta tensione, e per l’omessa informazione dell’appaltatore di tale situazione di pericolo”

La Suprema Corte, in aggiunta, precisa che la decisione della Corte d’Appello è conforme alla normativa (D.Lgs. 81/2008). Infatti secondo l’art. 90 comma 1 e del rinvio all’art. 15, sul committente grava, unitamente al Datore di Lavoro:

“l’obbligo di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, dunque, di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (lett. a) e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (lett. c) […]

    il committente deve fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sicché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente, in tema di sicurezza sul lavoro, va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 ud. – dep. 18/02/2009, Rv. 242735 – 01)”

Logica per cui i giudici di Piazza Cavour ritengono il ricorso inammissibile.

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