Responsabilità ex 231 per prassi aziendali scorrette

Home   /   Responsabilità ex 231 per prassi aziendali scorrette

I giudici di legittimità, attraverso la sentenza n. 49775 del 09 dicembre 2019, hanno stabilito che non sussiste la responsabilità amministrativa della società per violazione di norme antinfortunistiche, nel momento in cui venga dimostrato solo il risparmio dei tempi di lavoro e non anche la prassi contraria alla legge e l’effettivo vantaggio tratto dall’azienda.

Gli Ermellini infatti, determinano che per ritenersi sussistente la responsabilità datoriale per violazione delle norme antinfortunistiche, a causa dell’instaurazione di una prassi aziendale contra legem, bisogna dimostrare, da un lato, la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte dei delegati alla sicurezza e, dall’altro, il loro mancato intervento per scongiurare comportamenti forieri di pericoli per i lavoratori.

Poi, nel pronunciamento – per imputare una responsabilità amministrativa, ex D.Lgs. 231/2001, in capo alla società per reati colposi commessi a causa della violazione della normativa antinfortunistica – bisogna dimostrare l’interesse e il vantaggio ottenuti dall’azienda.

Si tratta di condizioni inerenti la condotta del soggetto agente e non all’evento che ricorrono:

  • l’interesse, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’azienda, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento;
  • il vantaggio, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’impresa, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il beneficio.

Privacy

Archivio