Nessun obbligo di controllo di ogni singola attività da parte del Coordinatore sicurezza

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La Suprema Corte è intervenuta, mediante la Sentenza n. 699 del 13 gennaio 2020, in ambito di sicurezza sul lavoro.

Attraverso il pronunciamento, infatti, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito l’assoluzione per il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori dalla responsabilità per la morte di un operaio incauto.

La Linea di principio seguita dagli Ermellini ha sottolineato che il coordinatore della sicurezza non ha l’obbligo di controllare tutte le singole attività lavorative.

Difatti, tale figura professionale, svolge una funzione di autonoma vigilanza sulle lavorazioni in generale e non invece di controllo delle attività lavorative singolarmente prese.

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