Macchinario difettoso e responsabilità del produttore

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Gli Ermellini mediante la Sentenza n. 2395 del 3 febbraio 2020, hanno respinto il ricorso della società produttrice, ribadendo la responsabilità dell’infortunio in capo al produttore del macchinario difettoso. Sebbene il consulente avesse analizzato e fotografato lo stesso macchinario mentre questo non era funzionante.

Nel pronunciamento si può leggere così che: “La corte territoriale, all’esito della valutazione delle prove, ha ritenuto – in fatto – che non era stata fornita la dimostrazione che il G.B. fosse consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e che si fosse volontariamente esposto a detto pericolo. Ha peraltro effettivamente ritenuto che vi fosse un suo concorso di colpa, riducendo notevolmente il risarcimento (del 30%) allo stesso riconosciuto, per aver tenuto una condotta gravemente imprudente.
Anche in questo caso le censure, sebbene sia denunciata una (del tutto insussistente) violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si risolvono nella contestazione degli indicati accertamenti di fatto operati dai giudici di merito i quali, in quanto sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico) non sono censurabili in sede di legittimità, nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

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