ADEMPIMENTI IN CASO DI SMART WORKING

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Si tratta dei lavoratori affetti da patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute ex art. 17, c. 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per i quali il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche con l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Ai fini degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro dispone l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, prevedendo a tal fine la consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta in cui siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.

Mentre, il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dell’azienda.

Occorre operare un distinguo tra attività svolta in modalità agile:

– in modo occasionale (es. previsione di un monte ore /giornate da poter gestire all’occorrenza per effettuare la prestazione);

– in modo continuativo (es. pianificazione del lavoro agile di lunedì, mercoledì e venerdì);

poiché solo nel secondo caso si applicheranno anche le disposizioni contenute nell’art. 3, c. 10 del Testo Unico (L’art. 3, c. 10, D.Lgs n. 81/2008 dispone che a tutti i dipendenti che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, con collegamento informatico e telematico…. si applicano le disposizioni del Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione. Se il datore fornisce attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III (…) Il datore garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali..)

Con l’Interpello 1° febbraio 2023, n. 1 il Ministero del lavoro ha riconosciuto la possibilità per il datore di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi ora operano in regime di smart working.

In tal caso ogni medico competente, assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità in materia, mentre il datore di lavoro dovrà rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’art. 29, c. 3, del D. Lgs. 81/2008.

a cura del Centro Studi CNAI

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