La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 10334 del 12 aprile 2019 è intervenuta riguardo i requisiti per l’indennità da malattia professionale.
L’occasione è stata fornita dal caso relativo al un lavoratore che denuncia la propria malattia professionale e cita in giudizio l’INAIL per il mancato riconoscimento dell’indennizzo per danno biologico.
A seguito del rifiuto del Tribunale, la Corte d’Appello di Lecce, accertando la malattia, riconosce al lavoratore l’indennizzo del 10% e gli interessi.
L’INAIL avanza quindi ricorso per Cassazione, denunciando la non esatta applicazione dell’art. 13, D.lgs. n. 38/2000 e del discrimine temporale, relativamente all’applicazione della normativa, del 25 luglio 2000, con applicazione della normativa precedente agli eventi dannosi antecedenti tale data.
Gli Ermellini chiariscono che l’art. 13, co. 6, D.lgs. n. 38/2000 stabilisce che “il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni (…). Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico (D.P.R. n.1124/1965), il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tal caso l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatesi o denunciate prima della data sopra indicata”.
Quindi ne consegue che, dato che l’evento dannoso precede il 25 luglio 2000, trova applicazione l’art. 74, D.P.R. n. 1124/1965, con una riduzione dell’attitudine al lavoro in misura pari o superiore all’11%.
Il Palazzaccio accoglie, di conseguenza, il ricorso dell’INAIL.