ONERE PROBATORIO IN GIUDIZI CONSEGUENTI A INFORTUNI SUL LAVORO

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La Corte Suprema di Cassazione con la recente Ordinanza n. 13640 del 29.04.2022 è intervenuta ancora una volta sul tema del riparto dell’onere della prova nel caso di azioni volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di infortuni sul lavoro.

Orbene  la Corte, nella richiamata Ordinanza, in primis ha ricordato come sia risalente nel tempo l’orientamento secondo cui “l’art. 2087 c.c., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. Civ. n. 24742/2018; Cass. Civ. n. 26495/2018).

Inoltre nella fattispecie posta al vaglio giurisdizionale, la Corte ha menzionato anche il principio secondo il quale la nocività dell’ambiente di lavoro, che deve essere allegata e provata dal lavoratore, altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa, sicché gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l’inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è il datore di lavoro, debitore dell’obbligo di sicurezza, a dover dimostrare che l’impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o la non esatta esecuzione della stessa derivano da causa a lui non imputabile.

Dai principi enunciati, i Giudici Supremi hanno tratto la conseguenza per cui una volta allegato e provato dal lavoratore che l’infortunio si è verificato per una determinata dinamica, la medesima dinamica descritta reca in sé l’allegazione della nocività dell’ambiente di lavoro e consente di individuare agevolmente la regola di condotta violata, atteso che – nel caso in esame – i requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi gravanti sul datore, quanto alle caratteristiche delle vie di circolazione ed alla manutenzione degli impianti e dei luoghi, sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 64, che impongono al datore di attenersi alle prescrizioni di cui allo stesso decreto, allegato IV, e di provvedere alla regolare manutenzione tecnica nonché ad eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 64, lett. c).

La pronuncia in commento, dunque, riporta alla ribalta ancora una volta il tema dell’onere di allegazione e di prova in materia di infortuni sul lavoro, tema spesso sottovalutato ma che assume una valenza decisiva nel corso di un giudizio.

A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI 

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