Patteggiamento sede penale dimostra responsabilità DDL per infortunio a lavoratore

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La Suprema Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 3643 del 07 febbraio 2019, ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, la sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale rappresenta un elemento di prova, della responsabilità datoriale, relativamente al processo civile relativo all’ottenimento del risarcimento del danno conseguente al sinistro.

La vittima di infortunio, nel caso in oggetto, ricorre giudizialmente affinché possa ottenere il risarcimento del danno generato dall’infortunio occorsogli a causa della caduta dal cestello agganciato al braccio di una gru durante l’attività di potatura di un’alta siepe.
Il Tribunale e la Corte d’Appello respinsero la richiesta, affermando che la responsabilità del datore relativa alla causazione dell’infortunio non poteva basarsi unicamente sulla sentenza di patteggiamento giunta in sede penale, essendo manchevoli presunzioni gravi, precise e concordanti che i fatti si fossero svolti secondo la dinamica presentata dal dipendente.

Gli Ermellini, al contrario, hanno ribaltato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. rappresenta un importante elemento probatorio per il giudice civile, in quanto la richiesta di patteggiamento dell’imputato comprende pur sempre il riconoscimento del fatto-reato.

A detta della Corte, il giudice di merito, qualora volesse disconoscere suddetta efficacia probatoria, dovrebbe spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente ed il giudice penale creduto a tale ammissione.

Nella sentenza è accolto il ricorso presentato dal lavoratore infortunatosi, ritenendo che la richiesta di patteggiamento avanzata in sede penale dal datore di lavoro per il medesimo sinistro costituisse un indiscutibile elemento di prova circa la responsabilità del medesimo.

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