La giurisprudenza fornisce di tanto in tanto l’occasione per riprendere alcuni temi caldi in
materia di salute e sicurezza soprattutto all’indomani di un infortunio sul lavoro grave o
gravissimo e, nel caso di specie, la Cassazione Penale Sez. IV con la sentenza n. 23723 del
22.03.2023 affronta la responsabilità oltre che del datore di lavoro, anche del collega di
lavoro del lavoratore purtroppo deceduto.
Senza tornare sulla responsabilità del datore di lavoro di cui abbiamo già dibattuto in
precedenti articoli, in questa sede ci soffermeremo ad analizzare alcuni passaggi significativi
della sentenza relativamente al concorso di colpa nella causazione del sinistro riguardo alla
materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ebbene la Corte, nel caso scrutinato, ha ritenuto che “incombeva su G. l’obbligo di
segnalare il pericolo provocato dal posizionamento della betonpompa di cui secondo norme
di normale prudenza si sarebbe dovuto rendere conto. A riguardo la sentenza di primo
grado descrive la presenza di un complesso di cavi dell’alta tensione, perfettamente visibili
nonché la scelta del G. di operare senza prima disattivare la linea dell’alta tensione o in
alternativa assicurare la distanza di sicurezza”, confermando così la responsabilità del
collega di lavoro G. seppure a titolo di colpa generica.
Nel caso de quo, infatti, si è trattato del decesso di un lavoratore rimasto folgorato mentre era
intento a maneggiare il braccio della betonpompa che stava utilizzando per immettere il
cemento in uno scavo e che ha urtato la linea elettrica sovrastante in quanto la betoniera era
stata posta dal collega di lavoro G. nelle vicinanze della stessa linea elettrica, peraltro non
disattivata.
I Giudici di Piazza Cavour, dunque, hanno sancito il principio per cui “oltre ad un obbligo di
autotutela per il quale il lavoratore è anzitutto garante di se stesso, egli deve altresì farsi
carico dell’integrità delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni od omissioni emergendo pertanto un ruolo attivo e partecipativo nella
gestione della sicurezza”.
In conclusione, con la sentenza in commento, viene confermata la tendenza recente della
giurisprudenza a considerare per il lavoratore una serie di obblighi che lo costituiscono parte
attiva del sistema sicurezza e che, dunque, non lo lasciano sempre indenne da responsabilità.
A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI