La Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 22094 del 13.07.2022 si è espressa sull’applicazione della particolare disposizione di cui all’art. 41 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, nella fattispecie in esame, ha comportato il licenziamento di un lavoratore.
Si è trattato del caso di un lavoratore che si era rifiutato di sottoporsi alla visita medica di idoneità in occasione del cambio di mansione, nonostante la propria azienda lo aveva formalmente invitato a sostenere la visita presso un centro medico competente.
Il rifiuto, seppur motivato del lavoratore, ha dato luogo ad una contestazione disciplinare ed al conseguente licenziamento, impugnato dal dipendente e confermato dai Giudici di merito in primo e secondo grado.
La controversia è giunta così al vaglio di legittimità della Corte Suprema che, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso e confermato le precedenti statuizioni di merito.
Il passaggio motivazionale significativo attiene alla valutazione della legittimità o meno del rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla visita medica richiesta dal proprio datore di lavoro in applicazione della disposizione di legge sopra richiamata che prevede: “la sorveglianza sanitaria comprende … visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”.
Ebbene la Corte, nel caso scrutinato, ha ritenuto che “in punto di diritto, deve rilevarsi che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto”.
Di conseguenza il Giudici di Piazza Cavour hanno concluso che la reazione del lavoratore di sottoporsi a visita era del tutto ingiustificabile atteso che “da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti”.
In buona sostanza il datore di lavoro che è intenzionato ad adibire il lavoratore ad una differente mansione è obbligato a convocarlo a visita medica presso il medico competente non essendo possibile ovviare alla richiamata disposizione di legge che ha carattere precettivo ed obbligatorio.
Ne consegue un colposo e grave inadempimento del datore medesimo in caso di mancato rispetto della disposizione in parola con le conseguenze di natura civilistica e penalistica connesse a tale inadempimento.
A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI