LA NECESSARIA VERIFICA DELLA CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

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La recentissima Sentenza della Cassazione penale n. 11602 del 24.03.2025

che riprende alcuni precedenti, ci offre un interessante spunto di riflessione su una particolare situazione di responsabilità di non poca rilevanza che attiene alla omessa verifica della idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

Anche se sugli obblighi gravanti sul committente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e della conseguente sua responsabilità in caso di infortunio del prestatore d’opera ci siamo occupati in precedenza, in questa sede riteniamo doveroso rimarcare la dinamica del rapporto tra il committente (persona fisica che commissiona un lavoro ad esempio di edilizia) e il lavoratore autonomo (spesso piccolo artigiano che esegue il lavoro commissionato) alla luce della ritenuta necessaria verifica delle capacità tecnico-professionale che il primo è tenuto a svolgere sul secondo.

Si tratta, secondo i Giudici della Corte Suprema, dell’obbligo del committente di accertarsi in concreto anche che i lavoratori autonomi scelti siano adeguatamente qualificati e attrezzati per svolgere i lavori commissionati in assoluta sicurezza.

In sostanza il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile.

La questione si sposta, a nostro avviso, dal piano concettuale e quello pratico se consideriamo che la particolare attività di verifica andrebbe a coinvolgere una platea di soggetti committenti spesso non qualificati e non abituati a svolgere tali operazioni come invece potrebbero essere imprese o professionisti.

Dunque anche se il committente ha nominato un direttore dei lavori ed ha provveduto a far elaborare un piano di sicurezza, non è assolto da responsabilità se non ha compiuto l’ulteriore indagine tecnica non sulla idoneità bensì sulla capacità del prestatore d’opera ad eseguire il lavoro commissionato.

Sappiamo, inoltre, per consolidata giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente ed imperito del lavoratore, pur tenuto all’espletamento dell’incarico affidatogli, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico” con esclusione della responsabilità del garante è necessario che questi abbia posto in essere anche quelle cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore.

Tuttavia pur avendo provveduto in tale senso, il committente se non ha effettuato la verifica della idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo che è chiamato ad effettuare l’opera, non potrà essere assolto da responsabilità anche nel caso di comportamento negligente di quest’ultimo.

Chiudiamo con un interrogativo più che con una risposta, potrebbe il committente del tutto incapace di compiere tali verifiche tecniche incaricare un professionista che lo assolva da tale compito e di conseguenza lo scagioni da responsabilità?

A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI 

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