IL DANNO MORALE DEL LAVORATORE PROVATO CON PRESUNZIONI

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La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la recente Ordinanza n. 19623 del 17.06.2022 è nuovamente intervenuta sulla problematica della prova del danno morale subito da un lavoratore esposto per anni ad agenti morbigeni nell’ambiente di lavoro.

I Giudici di legittimità, nella richiamata pronuncia hanno ricordato i principi già da tempo sanciti dalle Sezioni Unite della Corte medesima (Sent. n. 6572/2006) che aveva sottolineato come “in caso di violazione dell’art. 2087 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale, nella cui sfera deve essere ricondotto il danno morale, data la natura unitaria del primo, è dovuto soltanto qualora sia fornita la prova della sussistenza del pregiudizio, che può essere offerta anche tramite presunzioni”.

Dunque il danno morale soggettivo, inteso come turbamento psichico per sofferenze e patemi d’animo anche in mancanza di una lesione all’integrità fisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale deve comunque essere provato in quanto esso non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto oggettivo dell’esposizione nel luogo di lavoro ad agenti morbigeni.

Tuttavia, costituendo il danno morale un patema d’animo, ossia una sofferenza interna del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici, né può essere provato in modo diretto se non quando assume connotazioni eclatanti.

Per questi motivi la Corte Suprema ha ritenuto che la prova dell’effettività del turbamento psichico, laddove non possa avvenire direttamente, può essere raggiunta in via presuntiva sulla base di nozioni di comune esperienza a partire da circostanze di fatto esterne.

Applicando tali principi al caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di appello non avessero fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, anche perché nell’atto introduttivo del giudizio, espressamente richiamato nel ricorso di legittimità, erano stati allegati gli elementi da utilizzare ai fini della prova presuntiva della sofferenza morale.

Pertanto il ricorso è stato accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per l’esame del merito.

A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI 

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