Occhiali da vista come dispositivi di protezione speciali.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la recentissima decisione del 22.12.2022 n. 392 intervenuta in seguito ad una istanza pregiudiziale di un Giudice di merito che ha richiesto alla Corte l’interpretazione dell’art. 9 paragrafo 3 della Direttiva 90/270/CEE.
La Corte Europea, rispondendo alla questione pregiudiziale interpretativa mossa sulla nozione di “dispositivi speciali di correzione” non definita dalla norma, ha ritenuto che tali dispositivi includano gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere ed a prevenire disturbi visivi in funzione di una attività lavorativa che si svolge su videoterminali e che questi non si limitano ad essere utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.
Ricordiamo che nell’art. 9 di detta Direttiva intitolato “protezione degli occhi e della vista dei lavoratori” il par. 3 dispone: “i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali”.
Per completezza gli esami citati (di cui all’art. 9 par. 1 e 2) sono quelli alla vista effettuati prima di iniziare l’attività su videoterminale o periodicamente ovvero nel caso in cui subentrino disturbi visivi.
Infatti la Corte ha ritenuto che sebbene affinché sorga un diritto a ricevere un dispositivo speciale di correzione – conformemente all’art. 9 par. 3 della Direttiva in parola – debbano essere constatati disturbi visivi a seguito degli esami di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 dell’art. 9, tuttavia il lavoro su videoterminale non deve essere necessariamente la causa di tali disturbi e ciò poiché l’esame della vista in questione può avvenire anche prima di iniziare l’attività lavorativa su videoterminale.
Alla luce di tali considerazioni l’art. 9 della Direttiva non può essere interpretato nel senso che esige un nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta su videoterminale ed il verificarsi di eventuali disturbi visivi.
Il fatto poi che, ai sensi dell’art. 9 par. 3 della Direttiva, i “dispositivi speciali di correzione” debbano essere in forza della disposizione in commento “in funzione dell’attività svolta” non può significare che essi debbano essere utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro o nell’esercizio delle mansioni dato che la predetta disposizione non prevede alcuna restrizione quanto all’utilizzazione di detti dispositivi.
In conclusione, gli occhiali da vista sono ritenuti dispositivi speciali di correzione e devono essere forniti al lavoratore che svolge l’attività su videoterminali nel caso in cui il lavoratore medesimo abbia disturbi visivi accertati ma non necessariamente causati dall’attività sul videoterminale e possono essere utilizzati da quest’ultimo anche al di fuori della propria attività lavorativa.
La parola ora passa ai Giudici di merito nazionali i quali devono interpretare le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro già codificate nell’ordinamento italiano alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
A cura dell’avv.to E. Pagliaro – Centro Studi CNAI